Cassazione: illegittimo il licenziamento per troppe assenze se la contestazione è tardiva PDF Stampa E-mail

In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, deve escludersi che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione delle gravità dei fatti, ciò non escludendo, tuttavia, che il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva possa essere individuato anche in uno solo di essi, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dalla legge.". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1062 del 25 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un'azienda - che aveva licenziato una propria dipendente per ripetute assenze in giorni successivi a festività o ferie e recidiva - avverso la decisione della Corte d'Appello la quale aveva ritenuto la recidiva erroneamente contestata alla lavoratrice, tenuto conto del principio, consolidato nella giurisprudenza, alla cui stregua, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio. I Giudici di legittimità precisano, richiamando precedenti decisioni, che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore di lavoro non può riesaminare in sede disciplinare le precedenti mancanze, già colpite ciascuna da sanzioni di tipo conservativo, per applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate, una più grave sanzione di carattere espulsivo. La contestazione della recidiva per precedenti comportamenti già puniti con una sanzione disciplinare, in assenza di un'autonoma infrazione attualmente sanzionabile, non vale a legittimare il recesso del datore di lavoro.
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