aide informa


Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro PDF Stampa E-mail

In data 7 marzo 2011 è stato siglato da Governo e parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. In particolare le parti firmatarie hanno condiviso il valore di una flessibiltà family-friendly come elemento organizzativo positivo e l'importanza della modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa. Nell'intesa si sottolinea la necessità di incentivare un maggiore e migliore utilizzo del telelavoro e delle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile evidenziando che è anche attraverso la pratica della contrattazione di secondo livello che può essere assicurata nel modo migliore la distribuzione degli orari di lavoro nell'arco della settimana, del mese, dell'anno, in risposta alle esigenze dei mercati, adeguando - nel rispetto della normativa di legge - la durata media e massima degli orari alle esigenze produttive, conciliandole con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone. Le parti si impegnano inoltre a valorizzare, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e le dimensioni aziendali, le buone pratiche di flessibilità family-friendly e di conciliazione esistenti.
(Data: 11/03/2011 10.30.00 - Autore: L.S.)

 
La Cassazione bacchetta i vizi degli italiani al volante, ecco il bon ton sulle strade PDF Stampa E-mail

Stop alle manovre spericolate al volante, vietati i gestacci di impazienza nel traffico; attenzione alla guida senza cinture di sicurezza: in caso di incidente, chi guida rischia la condanna per omicidio colposo se non ha fatto indossare la cintura al passeggero che sta a fianco. Sentenza dopo sentenza, la Cassazione ha dettato il bon ton sulle strade, bacchettando di volta in volta i vizi degli italiani alla guida ma anche di quelli che vanno a piedi. Si parte dai gestacci che, nel traffico, possono sfuggire: il dito medio alzato, la parolaccia e qualsasi altro gestaccio, ha sentenziato la Cassazione, vanno banditi e sono punibili come ingiuria. E' capitato, ad esempio, ad un automibilista triestino di spazientirsi nel traffico e di fare un "gesto di scherno" al motociclista accanto a lui fermo al semaforo. Immediata la condanna per ingiuria. A Santa Maria Capua Vetere, Francesco D. viaggiava a bordo di una moto trasportando dietro una passeggera senza casco. Lo scontro con un'auto causava la morte della passeggera: da qui la condanna per omicidio colposo inflitta al centauro, colpevole, oltre che di avere superato i limiti di velocità, di non avere fatto indossare il casco alla persona che aveva trasportato dietro. "La condotta di guida di Francesco D.
ha rilevato in proposito la Suprema Corte - che non indossava il casco protettivo, né l'aveva fatto indossare alla passeggera seduta sul sedile posteriore era stata connotata da grave distrazione". Mai lasciarsi andare a "manovre spericolate". Un leccese fermato dagli agenti perché sorpreso a fare manovre azzardate è stato fermato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale. "Con le manovre spericolate - scrive la Suprema Corte - mise a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada". Quanto al vizio piuttosto diffuso di non indossare le cinture di sicurezza al volante, la Cassazione è perentoria: chi è al volante deve "obbligare" il passeggero ad indossare le cinture di sicurezza. Se non lo avrà fatto e capiterà un incidente risponderà di omicidio colposo. Dagli automobilisti ai pedoni, piazza Cavour dispensa utili consigli anche a chi lascia l'auto a casa: mai attraversare all'improvviso o dopo tentennamenti, facendo avanti e indietro sul marciapiede. Se poi ci si appresta a percorrere una strada, è bene camminare sempre "sulla banchina erbosa" predisposta per i pedoni. In caso di incidente, infatti, la scelta di non camminare prudentemente sul ciglio della strada potrebbe fare ricadere parte della responsabilita' anche su chi circola a piedi. 

 
Cassazione: risarcimento ridotto a pedone investito su strisce pedonali se ha tenuto condotta imprevedibile. PDF Stampa E-mail

Il pedone che viene investito sulle strisce pedonali rischia di vedersi ridurre il diritto al risarcimento del danno se nell'attraversare la strada ha tenuto una condotta straordinaria e imprevedibile. In tal caso infatti le sue pretese risarcitorie possono essere diminuite a norma dell'art. 1227 c.c. "secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate" E' quanto emerge una sentenza della Corte di Cassazione (Terza sezione civile n. 5540/2011) che chiarisce però come al contrario la sola circostanza che "il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.". I giudici della Corte indicano anche quali sono i criteri di massima per accertare se al pedone vada riconosciuto il danno pieno o il danno ridotto e ricorda che anche se il conducente del veicolo non ha fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, primo comma, del codice civile, il giudice di merito può comunque compiere un'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito. In sostanza il giudice può accertare la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone stesso e in tal caso "la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente". Allo stesso tempo, fa notare infine la Corte, il pedone che sta per attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i veicoli in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare per lasciarlo attraversare potendo fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela che gravano sui conducenti. 

 
C'E' REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, ANCHE SE LA VITTIMA E' L'AMANTE E NON LA MOGLIE PDF Stampa E-mail

Integra il reato di maltrattamenti in famiglia anche il comportamento dell'agente indirizzato contro l'amante anziché contro la propria moglie. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7929 depositata l'1 marzo 2011. Secondo i giudici di Piazza Cavour, per potersi configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 del codice penale, è necessario che il soggetto abbia con la vittima del reato una relazione "duratura" simile ad una relazione familiare. La stabilità della relazione, secondo i giudici, determinerebbe una serie di obblighi dell'uomo nei confronti dell'amante, paragonabili agli obblighi di solidarietà e assistenza tipici della comunità familiare. Secondo gli Ermellini la circostanza che l'uomo continui a vivere con la moglie e i figli, non sarebbe sufficiente ad escluderebbe il reato .
(Data: 06/03/2011 10.30.00 - Autore: Luisa Foti)

 
Cassazione: separazione dei genitori può sconvolgere il figlio ma non esclude la sua punibilità in caso di reati PDF Stampa E-mail

La circostanza della fine del matrimonio dei genitori non è sufficiente ad escludere la punibilità del minore di età che sfregia un'automobile minacciando il proprietario. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6970 depositata il 23 febbraio 2010. Gli Ermellini hanno stabilito che le facoltà cognitive del minore, per essere ritenuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, devono essere compromesse al tal punto da non permettergli di comprendere il disvalore del fatto da lui posto in essere. Nel caso di specie, la Cassazione, nel confermare la condanna ai danni del minore, ha spiegato che "perché un minore di età sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 cod. pen. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di una infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o in parte i processi cognitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e autodeterminarsi autonomamente (...). Specifiche condizioni socio-ambientali e familiari - ha in particolare chiarito la Corte, annullamento la sentenza con rinvio per nuovo giudizio - nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità" (Cass. 31753/2003 Rv. 226281 - Cass. 15084/2010 riv 247141 - Cass. 17661/2010 riv 247335). "Il proscioglimento del minore per non imputabilità ai sensi dell'art. 98 c.p. - ha concluso la seconda sezione penale - necessita di un'accurata motivazione che illustri le ragione della ritenuta incapacità".
(Data: 02/03/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)

 
<< Inizio < Prec. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Successivo > Fine >>

Pagina 48 di 49
Abarto SEO SEO
Adami Mementa SEO