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Cassazione: salario non adeguato alle prestazioni? Scatta la condanna per estorsione PDF Stampa E-mail

Il datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con una larvata minaccia di licenziamento, ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro svolto e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, va condannato per il reato di estorsione. E' questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 4290 del 1° febbraio 2012, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Nel caso di specie, al momento della corresponsione del salario, i lavoratori, da una parte, dovevano firmare una quietanza corrispondente all'importo della busta paga e, dall'altra, dovevano poi restituire in contanti la differenza pena l'immediato licenziamento ed il concreto pericolo di non poter più trovare lavoro presso altri imprenditori a seguito delle pressioni fatte dall'indagato affinché non li assumessero. Le modalità sia dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, configurano - si legge nella sentenza - da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) sia l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto. Giusti dunque gli arresti domiciliari per l'imprenditore motivati dal timore dell'inadeguatezza delle misure meno afflittive a garantire che il soggetto non intervenisse ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale.
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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI PDF Stampa E-mail

 

CONSIGLIA

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
(L.493/99)

Campagna 2012

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura
Prima iscrizione
Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

 
Cassazione: anche alla casalinga va risarcito il mancato guadagno se i danni da incidente le hanno reso più difficile fare le pulizie PDF Stampa E-mail

Anche il danno subito da una casalinga va risarcito sotto il profilo del mancato guadagno che consegue alla riduzione della capacità lavorativa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che il danno patrimoniale spetta alla casalinga così come spetta a qualsiasi altro lavoratore. Accogliendo il ricorso di una donna di catania che aveva subito un incidente mentre era a bordo del suo motorino la Corte fa notare che, per l'invalidità permanente, i giudici di merito avevano riconosciuto solo un danno morale e non invece cosiddetto danno patrimoniale. Ricorrendo in Cassazione la casalinga sosteneva che "non e' razionale ritenere che una invalidita' permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attivita' di casalinga". Con sentenza n. 23573/2011 la Terza sezione civile della Corte le ha dato ragione evidenziando che "e' ormai certo che il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico". In sostanza basta che la casalinga dimostri che i danni permanenti subiti le hanno reso "piu' oneroso lo svolgimento del lavoro domestico" per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale al pari di ogni altro "lavoratore".
(12/11/2011 1:00 - Autore: N.R.) -


Tratto da: Cassazione: nulla la sentenza scritta a mano se la grafia è poco comprensibile
(Fonte: StudioCataldi.it)

 
Quando il giudice penale deve provvedere in merito alle spese della parte civile, provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo 91 del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 39600/2011) face PDF Stampa E-mail

L'INAIL, con nota n. 8476 del 7 novembre 2011, risponde ai numerosi quesiti relativi al riconoscimento o meno dell'indennizzo per infortunio in itinere avvenuto mediante l'utilizzo del mezzo privato (bicicletta). Si legge nella nota che "con riferimento all'indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico." Ne consegue che quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. Quando invece tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico la suddetta ratio non ricorre essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato. Con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, l'INPS precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell'inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio; l'Istituto osserva che ai fini di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo. In conclusione l'utilizzo della bici viene tutelato anche quando non c'è una reale necessità, e quindi anche quando il tragitto è coperto dai mezzi pubblici, purché avvenga su piste ciclabili o strade protette; in caso contrario, ossia quando il ciclista si immette in strade non tutelate e quindi aperte al traffico, bisogna valutare se l'utilizzo era realmente necessario.
(12/11/2011 09:00 - Autore: L.S.) -



Tratto da: INAIL: indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing
(Fonte: StudioCataldi.it)

 
Cassazione: anche il giudice penale può compensare le spese di parte civile PDF Stampa E-mail

Quando il giudice penale deve provvedere in merito alle spese della parte civile, provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo 91 del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 39600/2011) facendo rilevare che "In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, attesa la loro pertinenza ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma dell'art. 541 Cpp, è fondato sul criterio di soccombenza in analogia con quanto disposto all'articolo 91 Cpc". Sulla base di questa analogia si deve ritenere che per il giudice sia quindi possibile anche disporre la compensazione parziale o totale delle spese se ricorrono giusti motivi. Per queste ragioni in appello chi interpone uno specifico gravame sul punto ha l'obbligo di motivare circa le ragioni per cui esclude la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese legali.

 


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